venerdì 27 settembre 2013

231 :Impiego di lavoratori "irregolari"


Ampliato il catalogo dei reati 231 - Asso231 pubblica un Protocollo operativo

Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare":
«D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nelDlgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

Asso231 ha realizzato una "proposta di Protocollo" diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni degli Enti in relazione al reato in questione, così come previto dall'art. 6, comma2, lett. b) del Dlgs 231/01. Il Protocollo è scaricabile gratuitamente dal sito www.asso231.it 

Per altri dettagli, leggi l'intero articolo. 

domenica 15 settembre 2013

Portale 231 su Facebook

Portale 231 si apre ulteriormente alla mediaticità e, per favorire i propri "followers" già utenti del più noto dei social network, "sbarca su Facebook"

Da oggi, infatti,Portale 231 garantirà un aggiornamento tempestivo, completo e gratuito sulle notizie inerenti la materia 231, consentendo anche di lasciare i propri commenti ed avviare un dibattito in tempo reale. Tutto quanto sopra, mediante il "Canale Facebook Portale 231", raggiungibile oltre che digitando "Portale 231" nell'apposita finestra di ricerca in Facebook, anche dal menù"News 231" in alto a destra.

Vi invitiamo a darci presto il vostro"Mi piace", così da essere da subito aggiornati su tutte le ultime novità.

venerdì 13 settembre 2013

decreto del fare : ecco alcune semplificazioni ...

Il comma 1 dell’art. 32 della L.98/2013, come ho già avuto modo di sottolineare, ha raccolto la maggior parte delle modifiche del DL del fare in materia di Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro.
Così, nelle lettere c)  e d), sulla formazione e aggiornamento, ha disposto che “vengano eliminate le duplicazioni attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata e i contenuti già erogati”. Ciò sarà possibile, si deduce dal testo di legge, attraverso le modalità  di riconoscimento dei crediti che verranno definite dalla Conferenza Stato-Regioni.
Le lettere i) l) m), invece, prevedono la semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche, attraverso la “telematizzazione” delle tantissime procedure di comunicazione e notifica contenute nel TU 81/08.
E per finire la lettura del c. 1, ricordo che proprio la lettera g) del comma in questione, esclude dall’obbligo dell’elaborazione del DUVRI*, le attività che riguardano:
  • i servizi di natura intellettuale;
  • le mere forniture di materiali o attrezzature;
  • i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno.
Per il beneficio dell’esclusione, peraltro, deve trattarsi di attività che:
a) non comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive;
b) non presentino i rischi particolari di cui all’allegato XI del TU 81/08 (protezione da sostanze esplosive).
*Documento di valutazione rischi da interferenze, obbligatorio quando più aziende operano contemporaneamente – art. 26  TU81/2008, Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

giovedì 12 settembre 2013

Incidente Mortale salumificio : imprenditore arrestato.

Arresti domiciliari con l’accusa di omicidio da reato doloso,  rimozione dolosa di misure preventive sugli infortuni sul lavoro. 
Questo il provvedimento della procura di Lecce che ieri mattina è stato eseguito nei confronti di Attilio Scarlino, amministratore del salumificio di Taurisano, nel quale lo scorso 30 agosto è morto Mauro Orlando operaio di 53 anni, ucciso da una macchina impastatrice.
L’imprenditore è accusato di aver disposto la rimozione delle misure di sicurezza della macchina per favorire la rapidità della produzione.
Gli impianti sono ora sotto sequestro. Oltre ad Attilio Scarlino, sono indagati per omissione dolosa di cautele contro gli infortuni e morte come conseguenza di altro reato, Antonio Scarlino fratello dell’amministratore e responsabile della sicurezza e Luigi De Paola, capo reparto; omicidio colposo per Mario De Icco, l’operaio indagato per aver inavvertitamente azionato l’impastatrice.


mercoledì 11 settembre 2013

231 Novità d'estate :::

In Agosto sono stati introdotti nuovi reati presupposto per l’applicazione della responsabilità amministrativa d’impresa D.Lgs 231/01

I provvedimenti di riferimento sono:
  • Decreto del Fare (D.L. n.69/13, convertito dalla L. n.99/13) e il
  • Decreto Legge in materia di  n.93 del 14 agosto 2013.

Il gruppo di reati rilevanti ai fini di tale responsabilità (che comporta sanzioni di natura pecuniaria, anche molto ingenti, e di natura interdittiva, le quali, a determinate condizioni, possono essere applicate anche in via cautelare) viene progressivamente ampliato, al fine di rendere sempre più stringente l’attenzione che le società debbono prestare al mantenimento di una condotta corretta e alla prevenzione della commissione di reati.

Nuova aggravante per la frode informatica

Il reato in questione, già previsto all’art.640-ter del codice penale, si configura come un’ipotesi speciale di truffa, “dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui”
L’ipotesi base, perseguibile a querela di parte, è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 516,00 a € 1.032,00. Il nuovo decreto, però, introduce un’aggravante nel caso in cui “il fatto è commesso con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti”
L’ipotesi aggravata prevede, oltre a un innalzamento della pena, anche la procedibilità d’ufficio e il reato è ora incluso tra quelli rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.
La frode informatica è stata inserita all’art.24-bis del D.Lgs. n.231/01, insieme dunque ai “delitti informatici e trattamento illecito di dati”, ma solo nell’ipotesi aggravata ai sensi del nuovo co.3. In particolare il delitto di cui all’art.640-ter, co.3, comporta per la società l’applicazione di una sanzione pecuniaria da cinquanta a cinquecento quote

Abusi nell’utilizzo delle carte di credito

Inoltre, al co.1 dell’art.24-bis del D.Lgs. n.231/01, sono stati anche aggiunti “i delitti di cui
all’art. 55, comma 9, del D.Lgs. 231/07 e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del D.Lgs.
196/03”, i quali pertanto soggiacciono allo stesso trattamento sanzionatorio.
Il primo delitto si configura nei confronti di “chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi” nonché nei confronti di chiunque “al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”
Non rilevano i comportamenti truffaldini dei dipendenti che si appropriano di carte di credito della società e le usano nell’interesse proprio o altrui. Rilevano invece le ipotesi, presumibilmente meno frequenti, di utilizzo abusivo di carte o documenti altrui nell’interesse della società.

Le violazioni in materia di privacy

Infine, hanno trovato collocazione al co.1 dell’art.24-bis del D.Lgs. n.231/01 i delitti di cui al Capo II, Parte III, Titolo III del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si badi bene: dal tenore letterale della norma vengono inseriti nel D.Lgs. n.231/01 soltanto i delitti e non anche le contravvenzioni, pertanto non rilevano ai fini della responsabilità degli enti, benché contenute nel medesimo capo del Codice, le violazioni in materia di sicurezza dei dati di cui all’art.169 del Codice nonché la fattispecie di cui all’art.171, relativa al trattamento dei dati dei lavoratori in violazione dello Statuto dei Lavoratori.

Risvolti

E’ possibile affermare che la sola difesa consentita alla società coinvolta in un processo ai sensi del D.Lgs. n.231/01  è provare di avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione delle proprie attività idoneo alla prevenzione del reato contestato. In altri termini la società deve dimostrare che il comportamento criminoso tenuto dal proprio dipendente o amministratore o collaboratore era in contrasto con la volontà e con la pratica aziendale.
Pertanto, per le aziende che intendano prevenire il rischio di incorrere nelle sanzioni di cui al D.Lgs. n.231/01, occorrerà provvedere a una valutazione del rischio di commissione dei nuovi reati, individuando le aree e i soggetti potenzialmente in grado di commetterli, al fine di predisporre nuove procedure interne di comportamento, o di integrare quelle esistenti.

domenica 8 settembre 2013

UNI: tutte le novita' del primo semestre 2013

UNI: tutte le novita' del primo semestre 2013


Tra le maggiori novità, l’importanza del ruolo della normazione volontaria nella Legge n. 4/2013 sulle professioni non regolamentate

L’UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, ha reso disponibile l’aggiornamento gennaio-giugno della propria relazione annuale, in cui sono state segnalate tutte le novità del 1° semestre 2013.

Grande importanza riveste la Legge n. 4/2013, in quanto viene dato nuovo impulso alla normazione volontaria. 
Pur non rendendo obbligatorio il rispetto delle norme UNI, infatti, la norma sulle professioni non regolamentate in ordini o collegi conferma la garanzia di “qualità professionale” derivante dalla conformità alle norme UNI e l’importanza della partecipazione ai lavori degli organi tecnici.

Per supportare il Ministero dello Sviluppo Economico nella diffusione dell’informazione ai professionisti e agli utenti, nel sito internet UNI è stata creata una sezione dedicata nella quale è riportato l’elenco – sempre aggiornato – delle norme UNI pubblicate in materia.

Inoltre, nei primi mesi dell’anno l’UNI ha pubblicato due nuove “Prassi di riferimento” (il nuovo strumento per dare risposte tempestive ai mercati che cambiano, nell’ottica di fornire soluzioni più rapide a settori in forte evoluzione tecnologica e a settori con forti resistenze al cambiamento) rispettivamente sulla sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale negli stabilimenti di stampa industriale e sugli indirizzi operativi per l’asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile.


martedì 3 settembre 2013

Circolare n.30 del 16 luglio 2013 in materia di Segnaletica


Circolare n.30 del 16 luglio 2013 in materia di Segnaletica di sicurez
La Norma UNI EN ISO 7010:201 "Segni grafici – colori e segnali di sicurezza – Segnali di sicurezza registrati" presenta alcune differenti rappresentazioni grafiche rispetto a quelle riportate nel D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Ministero del Lavoro evidenzia che l'Allegato XXV, richiamato dal titolo V, al punto 1.3 precisa che "I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati"

Dal confronto emerge che la differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI e quelli previsti dalla D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii., dal recepimento della Direttiva 92/58/CEE,  non equivoca il loro significato.
AL FINE DEL LORO UTILIZZO, IN AMBITO NAZIONALE, I SIMBOLI SONO EQUIVALENTI.

La Circolare si chiude sottolineando l'Obbligo del Datore di lavoro di adottare le necessarie misure di prevenzione, riportando l'art. 163, punto 2: "Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica"

domenica 1 settembre 2013

Privacy e 231



I delitti sulla privacy entrano nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità delle società a norma del Dlgs 231/2001.

 A prevederlo è l’articolo 9 del Dl 14/8/2013, n. 93 (riportato sotto) contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.
Ma se l’introduzione dei reati di frode informatica e di contraffazione di carte di credito non comporta per la maggior parte delle aziende conseguenze sotto il profilo operativo, i delitti in materia di privacy risultano di grande impatto, soprattutto per la configurazione della responsabilità per l’illecito trattamento dei dati, violazione potenzialmente in grado di interessare l’intera platea delle società commerciali. A evidenziare questa circostanza è la Corte di Cassazione , con la recente relazione III/01/2013 del 22/8/2013 che ha fornito una prima interpretazione sulle novità apportate dal citato Dl 93/2013. Continua a leggere l'articolo escarica la Tabella Reati-Sanzioni aggiornata in collaborazione con Asso231.
Le conseguenze pratiche

Tutte le imprese che hanno già adottato modelli organizzativi a norma del Dlgs 231/2001 per prevenire le sanzioni in caso di commissione dei reati che comportano appunto la responsabilità dell’ente (reati fonte) ovvero quelle che, in futuro, intendono predisporre tali modelli, dovranno ora prevedere anche le misure organizzative e di prevenzione per questi nuovi delitti.
Come segnala la Cassazione, se gli aggiornamenti in materia di frode informatica e contraffazione di carte di credito non paiono destinati ad assumere particolare rilevanza in sede applicativa, la previsione dei delitti in tema di privacy risulta invece di grande impatto, soprattutto per la configurazione della responsabilità da reato per l’illecito trattamento dei dati. Si tratta di violazioni potenzialmente in grado di interessare l’intera platea delle società commerciali e delle associazioni private soggette alle disposizioni del Dlgs 231/2001.
In assenza di tali modelli preventivi, ovvero se erano stati predisposti in modo inadeguato, qualora i vari soggetti dell’impresa dovessero commettere uno dei delitti previsti in materia di privacy, la società sarà soggetta ad una sanzione da 100 a 500 quote.

Fonte: ComplianceNet http://www.compliancenet.it/content/privacy-responsabilita-da-231-il-sole-24-ore-27-agosto-2013?goback=%2Egde_1037017_member_268844752#%21


ESTRATTO DEL DL 14/08/2013 N. 93    

Art. 9


  Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale

  1. All'articolo  640-ter  del  codice  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
      "La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da
euro 600 a euro 3.000  se  il  fatto  e'  commesso  con  sostituzione
dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.";
    b) all'ultimo comma, dopo le parole  "di  cui  al  secondo"  sono
inserite le seguenti: "e terzo".
  2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo  8  giugno
2001, n. 231, le  parole  "e  635-quinquies"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ", 635-quinquies e 640-ter, terzo comma," e dopo le parole:
"codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonche'  dei  delitti  di
cui agli articoli 55, comma 9, del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, e di cui alla  Parte  III,  Titolo  III,  Capo  II  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
      "7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  7,  nell'ambito
dello svolgimento della propria  specifica  attivita',  gli  aderenti
possono   inviare   all'ente   gestore    richieste    di    verifica
dell'autenticita' dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita
dalle persone fisiche nei casi in cui  ritengono  utile,  sulla  base
della valutazione degli  elementi  acquisiti,  accertare  l'identita'
delle medesime.";
    b) all'articolo 30-sexies,  dopo  il  comma  2,  e'  aggiunto  il
seguente:
      "3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il parere del gruppo di lavoro, puo' essere rideterminata  la
misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.".