Istituti di Vigilanza : entro un anno obbligatoria ?
Dal 3 settembre 2014 tutti gli istituti di vigilanza privata
attualmente operanti in Italia dovranno sottoporre i propri
impianti, servizi e professionisti alla valutazione da parte di un Organismo di
Certificazione accreditato.
E’ entrato in vigore il D.M. n. 115 del 4 giugno 2014, che fissa l’ obbligo per gli Istituti di Vigilanza, già autorizzati di sottoporsi entro 12 mesi ( dal 3 settembre 2014 ), ad una verifica da parte di un
Organismo accreditato e di consegnare alla Prefettura competente, il certificato di conformità dei servizi forniti ai parametri
fissati dal precedente D.M. n. 269/2010 e dalle norme UNI, CEI,
ed EN.
Con lo stesso decreto si individuano le
caratteristiche e i requisiti che devono possedere gli Organismi chiamati a
valutare la conformità alle norme delle aziende autorizzate a svolgere attività
di vigilanza privata.
Relativamente alla certificazione di
qualità delle Centrali Operative, il Decreto
assume
a riferimento la nuova CEI EN 50518, riconoscendo un congruo periodo di tempo di 36 mesi per l’adeguamento alla nuova normativa degli Istituti di Vigilanza già certificati secondo la UNI 11068.
a riferimento la nuova CEI EN 50518, riconoscendo un congruo periodo di tempo di 36 mesi per l’adeguamento alla nuova normativa degli Istituti di Vigilanza già certificati secondo la UNI 11068.
Ai fini della certificazione, le norme di
riferimento sono:
- per gli Istituti di Vigilanza ed i relativi
servizi: UNI 10891
- per le Centrali operative e le Centrali di
telesorveglianza: UNI 11068, EN 50518
- per la figura del Security Manager , il Professionista della Security,: UNI 10459
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